Quali strutture ospedaliere sono obbligate a svolgere attività di prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico secondo la Legge 198/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 198/1990 modifica la disciplina precedente del 1975 introducendo obblighi specifici per le strutture sanitarie. Gli ospedali pubblici, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che dispongono di reparti di rianimazione e chirurgia generale sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione al Ministero della sanità. Inoltre, il prelievo può essere effettuato anche presso case di cura private, purché autorizzate dal Ministero della sanità. La norma introduce una novità importante: i medici autorizzati a effettuare trapianti possono condurre operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate, e i collegi medici possono accertare la morte del donatore presso strutture diverse da quelle di appartenenza. Questa disposizione mira a garantire una maggiore disponibilità di organi e tessuti per i trapianti terapeutici, coordinando le attività tra diverse strutture sanitarie e assicurando che l'accertamento della morte avvenga secondo protocolli rigorosi e uniformi.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 luglio 1990, n. 198
Testo normativo
LEGGE n. 198/1990
# LEGGE 13 luglio 1990, n. 198
## Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , è sostituito dal seguente: "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità". 2. All' articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , sono aggiunti i seguenti commi: "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge. I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza". 3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 , sono riferite alle sole case di cura private. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 644/1975 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata. Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità. Il Ministero della sanità rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purchè eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo. La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 644/75 , così come integrato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 9. - I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte. I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'art. 3, secondo comma, della presente legge. I collegi medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e dall'art. 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 644/1975 soprarichiamato è il seguente: "Art. 5. - L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte. Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore. Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'art. 13. Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purchè sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari". - Il D.P.R. n. 409/1977 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico".
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La Legge 198/1990 disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, regolando gli obblighi delle strutture ospedaliere pubbliche e private, l'accertamento della morte mediante protocolli specifici (elettrocardiogramma, assenza di respirazione spontanea, assenza di attività elettrica cerebrale), e la separazione tra medici che accertano la morte e medici che effettuano il trapianto. Amministratori sanitari e direttori ospedalieri devono conoscere questi obblighi organizzativi e le procedure di autorizzazione ministeriale per le case di cura private.
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