Quali sono le regole sulla pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie secondo la Legge 198/1989?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 198/1989 stabilisce che le udienze dinanzi alle commissioni tributarie devono essere pubbliche, applicando la disciplina prevista dal codice di procedura civile. Questo significa che i cittadini e i professionisti possono assistere alle discussioni delle cause tributarie, garantendo trasparenza nel contenzioso fiscale. La norma si applica a tutti i procedimenti tributari di primo grado e successivi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.
Per quanto riguarda la pratica, il giudice che dirige l'udienza mantiene comunque il potere di disporre che si svolga a porte chiuse solo in casi eccezionali, quando ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, ordine pubblico o buon costume. Chi assiste all'udienza deve rispettare regole di comportamento: non può portare armi, deve stare a capo scoperto e in silenzio, ed è vietato fare segni di approvazione o disapprovazione. La legge ha inoltre abrogato alcune disposizioni precedenti che limitavano la discussione orale nelle commissioni tributarie centrali.
Per i commercialisti e i consulenti tributari, questa norma è rilevante perché garantisce il diritto di assistere alle udienze dei propri clienti e consente di seguire la trattazione delle cause in modo trasparente. La validità degli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge rimane ferma, evitando contestazioni retroattive.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 maggio 1989, n. 198
Testo normativo
LEGGE n. 198/1989
# LEGGE 22 maggio 1989, n. 198
## Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127 , 128 , 129 e 130 del codice di procedura civile . 2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , le parole: "e dell'articolo 128" sono soppresse. 3. L'ultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , è soppresso. 4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 127 , 128 , 129 e 130 del codice di procedura civile è il seguente: "Art. 127 (Direzione dell'udienza). - L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente. Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni. Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza). - Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo. Art. 130 (Redazione del processo verbale). - Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte". - Il testo del primo comma dell'art. 39 (Norma di rinvio) del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile , con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97". - L'ultimo comma dell'art. 27 del citato D.P.R. n. 636/1972 non ammetteva la discussione orale nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.
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La Legge 198/1989 disciplina la pubblicità delle udienze tributarie e il diritto di accesso ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, applicando le norme sulla direzione dell'udienza, l'udienza pubblica, i doveri dei partecipanti e la redazione del processo verbale previste dal codice di procedura civile. Commercialisti e consulenti tributali la consultano per comprendere le regole di partecipazione ai procedimenti tributari, la trasparenza del contenzioso fiscale e i diritti di assistenza ai clienti nelle controversie con l'Agenzia delle Entrate.
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