Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Quali interventi prevede la Legge 198/1985 a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali di dicembre 1984 e gennaio 1985?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 198/1985 è un provvedimento straordinario emanato dal Presidente della Repubblica per fronteggiare i danni causati da eccezionali eventi calamitosi (alluvioni, nevicate e gelate) che colpirono le aziende agricole nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. La norma si applica alle aziende agricole singole o associate che hanno subito danni a strutture e colture arboree durante questo periodo critico. Il provvedimento incrementa il Fondo di solidarietà nazionale (istituito dalla legge 590/1981) con uno stanziamento iniziale di 300 miliardi di lire, con possibilità di ulteriori incrementi sulla base dell'accertamento dei danni effettivamente riportati. Degli oneri complessivi di 35 miliardi di lire previsti per l'attuazione della legge, una parte significativa è destinata al finanziamento degli interessi passivi per operazioni di indebitamento dello Stato, iscritti nel bilancio dell'anno finanziario 1985.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 maggio 1985, n. 198
Testo normativo
LEGGE n. 198/1985
# LEGGE 13 maggio 1985, n. 198
## Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali
ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli
di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento. NOTE Nota al titolo: La legge 15 ottobre 1981, n. 590 , contiene "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale".
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La Legge 198/1985 rappresenta un intervento straordinario nel settore agricolo legato al Fondo di solidarietà nazionale e alle calamità naturali. Commercialisti e consulenti agricoli la consultano per comprendere i meccanismi di indennizzo per danni da alluvioni, nevicate e gelate, nonché le modalità di accesso ai contributi agricoli agevolati previsti dalla normativa di riferimento (legge 590/1981).
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