Legge IVA

Legge 193/1989

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Pubblicato: 29/05/1989 In vigore dal: 24/05/1989 Documento ufficiale

Quali sono i benefici riconosciuti dal decreto-legge 853/1984 al personale di concetto delle carriere ordinarie e con quale decorrenza si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La legge 193/1989 fornisce un'interpretazione autentica dei benefici normativi ed economici previsti per il personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) del Ministero delle finanze. Questi benefici si applicano ai dipendenti pubblici che hanno sostenuto concorsi di accesso con almeno tre prove scritte su materie professionali e hanno svolto mansioni analoghe a quelle delle carriere speciali. La norma stabilisce che i benefici decorrono giuridicamente dal 1° luglio 1972 (secondo il DPR 319/1972) o dalla data del decreto di nomina se successiva, mentre economicamente decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (18 febbraio 1985). Il personale interessato può chiedere di fruire di questi benefici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, presentando apposita istanza. La ricostruzione di carriera avviene nel ruolo della carriera direttiva, con la possibilità di collocazione in ruolo secondo la graduatoria e l'anzianità di servizio, mantenendo il servizio nel settore di appartenenza. Per il personale delle ex carriere tecniche è previsto l'obbligo di continuare a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione con funzioni tecniche per almeno dieci anni.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 maggio 1989, n. 193

Testo normativo

LEGGE n. 193/1989 # LEGGE 24 maggio 1989, n. 193 ## Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I benefici di cui all' articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , avranno le seguenti decorrenze: a) ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva; b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17 . 2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative. 3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata. 4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza. 5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianità di servizio. 6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 , aggiunto dalla legge di conversione n. 17 del 1985, prevede quanto segue: "14- bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, (Per il titolo si veda nelle note all'art. 1, n.d.r.), sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 si veda la nota al titolo. - Il D.P.R. n. 319/1972 concerne il riordinamento delle ex carriere speciali. - La legge n. 17/1985 di conversione del D.L. n. 853/1984 è stata pubblicata nell'edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale di domenica 17 febbraio 1985 ed è entrata in vigore il 18 febbraio 1985. - L'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , così recita: "Art. 172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti".

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La legge 193/1989 riguarda benefici normativi ed economici per il personale pubblico, decorrenze giuridiche ed economiche, e ricostruzione di carriera nel settore dell'Amministrazione finanziaria. È rilevante per consulenti che assistono dipendenti pubblici in materia di diritti acquisiti, anzianità di servizio e transizioni tra carriere ordinarie e direttive. La norma si collega al DPR 319/1972 sul riordinamento delle carriere speciali e al testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

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