Legge Agevolazioni

Legge 19/1991

Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Pubblicato: 21/01/1991 In vigore dal: 09/01/1991 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Legge 19/1991 e come vengono attuati gli interventi per lo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/1991 è una normativa nazionale che mira a dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Belluno e le aree limitrofe di strumenti per sviluppare cooperazione economica e finanziaria con i Paesi dell'Europa centrale, balcanica e l'Unione Sovietica, sfruttando la sua posizione strategica di regione frontaliera della Comunità economica europea. La legge si applica agli interventi pubblici e privati che rientrano nel programma nazionale coordinato dal Governo d'intesa con le regioni interessate, valorizzando l'"Iniziativa Pentagonale" sottoscritta da Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria nel 1990. Per l'attuazione pratica, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza di servizi con rappresentanti dello Stato, enti pubblici, regioni ed enti locali, i cui accordi sostituiscono automaticamente tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Rimangono escluse da questa semplificazione solo le procedure di variazione degli strumenti urbanistici, le concessioni edilizie e le valutazioni di impatto ambientale, che continuano a seguire le procedure ordinarie previste dalla legge 349/1986.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Testo normativo

LEGGE n. 19/1991 # LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19 ## Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge. 2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonchè per valorizzare l'"Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1› agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunità economica europea. 3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonchè per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall' art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 , esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".

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La Legge 19/1991 disciplina gli interventi per la cooperazione internazionale e lo sviluppo economico nelle regioni nord-orientali, con particolare riferimento all'Iniziativa Pentagonale e alle relazioni transfrontaliere. Amministratori pubblici, enti locali e imprese che operano in questi territori devono considerare le procedure semplificate di conferenza di servizi, le eccezioni per l'impatto ambientale e le autorizzazioni edilizie, nonché i vincoli di tutela culturale e paesaggistica.

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