Quali sono le regole sulla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti secondo la Legge 19/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/1990 modifica l'articolo 59 del Codice Penale stabilendo come devono essere valutate le circostanze che influenzano la pena in un procedimento penale. La norma si applica a tutti i soggetti imputati di reati e riguarda il momento della determinazione della sanzione penale. Per le circostanze attenuanti o esimenti, la legge prevede che operino a favore dell'imputato indipendentemente dal fatto che questi le conosca o le ignori, anche per errore; questo significa che l'ignoranza non può danneggiare il reo. Al contrario, le circostanze aggravanti vengono valutate a carico dell'imputato solo se da lui effettivamente conosciute oppure ignorate per sua colpa, oppure ritenute inesistenti a causa di un errore colposo. La norma introduce quindi un principio di favore verso l'imputato per le circostanze positive e un principio di responsabilità consapevole per quelle negative. Aspetto rilevante è che se l'agente crede erroneamente nell'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, queste non vengono valutate; tuttavia, se ritiene per errore che esistano cause di esclusione della pena, queste gli giovano sempre, salvo che l'errore sia colposo e il fatto sia configurabile come delitto colposo.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19
Testo normativo
LEGGE n. 19/1990
# LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19
## Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della
pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti: "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell' art. 59 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
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La Legge 19/1990 disciplina le circostanze del reato, l'errore sulla loro esistenza e la loro valutazione nel giudizio penale, interessando professionisti del diritto penale su temi come l'imputabilità, il dolo, la colpa e la determinazione della pena. Avvocati e magistrati consultano questa norma per questioni di circostanze attenuanti, aggravanti, cause di esclusione della pena e responsabilità penale dell'agente.
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