Cosa prevede la Legge 189/1995 riguardo alla proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 189/1995 proroga per il triennio 1995-1997 il programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori, originariamente istituito dal decreto-legge 443/1987. Si applica alle attività di ricerca e cura oncologica condotte in collaborazione tra istituzioni italiane e il National Cancer Institute americano. La norma riguarda direttamente il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, gli istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori (Roma, Milano, Napoli) e altri enti di ricovero e cura pubblici. In pratica, prevede lo stanziamento di 4 miliardi di lire annuali (per gli anni 1995, 1996 e 1997) per finanziare tutte le spese necessarie: acquisto di apparecchiature, materiali di consumo, collaborazione di personale esterno, missioni in Italia e all'estero. Il coordinamento rimane affidato al Ministro della Sanità, che gestisce i fondi secondo le modalità previste dalla legge 519/1973. Aspetto rilevante è che i fondi provengono da riduzione dello stanziamento del Ministero del Tesoro, con il Ministro autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Gli enti beneficiari devono presentare rendiconti annuali e finali all'Istituto Superiore di Sanità, sottoposti ai controlli previsti dalla normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 maggio 1995, n. 189
Testo normativo
LEGGE n. 189/1995
# LEGGE 19 maggio 1995, n. 189
## Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei
tumori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È prorogato, per il triennio 1995-1997, il programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 . 2. Per il periodo di cui al comma 1 restano confermate le disposizioni di cui ai commi 3 , 4 e 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 . 3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Nota all'art. 1: - Il D.L. n. 443/1987 reca disposizioni urgenti in materia sanitaria. Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e 11 del relativo art. 5: "3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonchè del Consiglio nazionale delle ricerche. 4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti. 5-10. (Omissis). 11. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità, trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e dell' art. 9 della legge 28 dicembre 1978, n. 833 , fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti".
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La Legge 189/1995 è il riferimento normativo per la proroga di programmi cooperativi internazionali in ambito sanitario e ricerca oncologica, disciplinando stanziamenti pubblici, gestione fondi ministeriali e rendicontazione. Amministratori pubblici e responsabili di enti di ricerca la consultano per bilancio triennale, capitoli di spesa, variazioni di bilancio e conformità ai controlli amministrativi previsti dalla legge 519/1973 e dal decreto-legge 443/1987.
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