Quali misure urgenti introduce il Decreto-Legge 187/2010 in materia di sicurezza negli impianti sportivi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 187/2010 introduce disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con efficacia dal 13 novembre 2010 al 30 giugno 2013. Le misure si applicano alle società sportive e ai gestori di impianti sportivi, imponendo standard di sicurezza, fruibilità e accessibilità degli impianti stessi. In particolare, il decreto prevede sanzioni per le società sportive che non rispettano i piani di sicurezza approvati dal Gruppo operativo sicurezza, incluso l'obbligo di impiegare personale di sicurezza in numero adeguato secondo quanto stabilito nei decreti attuativi. Le disposizioni mirano a prevenire e reprimere comportamenti pericolosi durante gli eventi sportivi, rafforzando al contempo l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale di polizia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 187/2010
# DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187
## Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia; Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ((1. All' articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013")) 2. All' articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 , dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.".
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Il Decreto-Legge 187/2010 è il riferimento normativo per società sportive e gestori di impianti che devono conformarsi a obblighi di sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari e sicurezza urbana. Amministratori e responsabili della compliance aziendale lo consultano per comprendere sanzioni amministrative, piani di sicurezza approvati dal Gruppo operativo sicurezza, e requisiti di personale di vigilanza negli impianti sportivi.
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