Quali sono le regole ordinarie per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali secondo la Legge 182/1991, e come sono state modificate negli anni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 182/1991 stabilisce le norme fondamentali per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in Italia. In via ordinaria, le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale unico in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, con la scadenza del mandato nel primo semestre dell'anno, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato di ciascun consiglio decorre dalla data effettiva delle elezioni.
Nel corso degli anni, questa normativa ha subito modifiche significative per ragioni straordinarie. Nel 1995, la Legge 43/1995 ha anticipato il periodo elettorale al 15 aprile per consentire lo svolgimento contestuale con le elezioni regionali. Più recentemente, durante l'emergenza COVID-19, il Decreto Legge 26/2020 ha disposto eccezionalmente che le elezioni comunali del 2020 si tenessero tra il 15 settembre e il 15 dicembre, estendendosi anche al lunedì successivo alla domenica di voto.
Nel 2021, il Decreto Legge 25/2021 ha nuovamente modificato i termini per le elezioni comunali, spostandole tra il 15 settembre e il 15 ottobre, sempre in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19. Queste deroghe dimostrano come la normativa possa essere adattata a situazioni straordinarie pur mantenendo il principio del turno annuale ordinario.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 giugno 1991, n. 182
Testo normativo
LEGGE n. 182/1991
# LEGGE 7 giugno 1991, n. 182
## Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. (6) ((8)) 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"." ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26 , convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato: a) [...]; b) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a)" le elezioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) del citato D.L. 5 marzo 2021, n. 25 .
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La Legge 182/1991 è il riferimento normativo per le elezioni amministrative comunali, provinciali e circoscrizionali, disciplinando i periodi di voto, la scadenza dei mandati e le modalità ordinarie di svolgimento delle consultazioni. Amministratori pubblici, segretari comunali e organi elettorali la consultano per questioni relative a turni elettorali, deroghe straordinarie e tempistiche di rinnovo degli organi locali.
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