Legge

Legge 18/2006

Riordino del Consiglio universitario nazionale.

Pubblicato: 26/01/2006 In vigore dal: 16/01/2006 Documento ufficiale

Quali sono la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale secondo la Legge 18/2006?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 18/2006 disciplina il riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN), definendolo come organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario italiano. Il CUN è composto da professori ordinari, associati e ricercatori eletti per aree scientifico-disciplinari (massimo 14 aree), otto studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, tre membri della Conferenza dei rettori, un membro del Coordinamento nazionale dei presidi e un membro del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi. La legge prevede che i componenti durano in carica quattro anni e che i componenti elettivi non possono essere rieletti consecutivamente più di due volte. Il presidente del CUN è eletto tra i professori ordinari e nomina un vice presidente con funzioni vicarie. La mancata elezione o designazione di alcuni membri non invalida la costituzione dell'organo, garantendo così la continuità operativa. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto i presidenti di altri organi universitari rilevanti (CONVSU, CNSU, CIVR, CNAM), favorendo il coordinamento tra le diverse istituzioni. La legge prevede inoltre che i componenti con qualifica di professore e ricercatore non possono partecipare alle commissioni di reclutamento durante il loro mandato, evitando conflitti di interesse. Le elezioni sono indette dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato e possono utilizzare procedure telematiche validate.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18

Testo normativo

LEGGE n. 18/2006 # LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18 ## Riordino del Consiglio universitario nazionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Composizione) 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà; f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università. 2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo. 3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi. 5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte. 7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato. 8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 18/2006 è il riferimento normativo per la composizione e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale, organo di rappresentanza del sistema universitario. Rettori, professori ordinari e associati, ricercatori, studenti universitari e personale tecnico-amministrativo sono i soggetti coinvolti nella governance universitaria secondo questa disciplina. Consulenti di ateneo e amministratori universitari la consultano per questioni relative a elezioni, designazioni, incompatibilità, mandati e procedure di reclutamento accademico.

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