Legge

Legge 175/2010

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196)

Pubblicato: 27/10/2010 In vigore dal: 13/10/2010 Documento ufficiale

Quali sono i divieti e le sanzioni previsti dalla Legge 175/2010 per le persone sottoposte a misure di prevenzione che svolgono propaganda elettorale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 175/2010 introduce un divieto specifico rivolto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: dal termine di presentazione delle liste elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato svolgere attività di propaganda elettorale a favore o in pregiudizio di candidati in qualsiasi competizione elettorale. Questo divieto si applica alle attività di propaganda definite dalla Legge 212/1956 e riguarda specificamente soggetti già sottoposti a provvedimenti definitivi di prevenzione, tipicamente legati a contesti di criminalità organizzata. La norma prevede una sanzione penale severa: la reclusione da uno a cinque anni per chi contravviene al divieto, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. La stessa pena si applica anche al candidato che, consapevole della condizione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, gli richiede di svolgere propaganda elettorale e se ne avvale concretamente. Un aspetto rilevante è che l'esistenza del fatto deve risultare da prove diverse dalle sole dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura, garantendo una maggiore solidità probatoria.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

Testo normativo

LEGGE n. 175/2010 # LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175 ## Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. 1. All' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale .».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 175/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 175/2010 modifica l'articolo 10 della Legge 575/1965 (normativa contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) introducendo divieti specifici in materia di propaganda elettorale, misure di prevenzione, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e competizioni elettorali. Professionisti del diritto penale e amministrativo consultano questa norma per questioni relative a candidature, responsabilità penale dei candidati, decadenze da diritti politici e applicazione delle misure di prevenzione nel contesto elettorale.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2010

Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 225 Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687/… Provvedimento AdE 146687 Attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente l’infrastruttura p… Provvedimento AdE 32 Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla b… Provvedimento AdE 904 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Limite di reddit… Interpello AdE 78 Applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo … Interpello AdE 28 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti di impost… Risoluzione AdE 28 Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di doce… Circolare 78

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026
Vedi tutti i Legge →