Cosa prevede la Legge 173/1995 riguardo alla denominazione dei referendum sulla scheda di votazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 173/1995 modifica l'articolo 32 della Legge 352/1970 (la legge quadro sui referendum costituzionali) introducendo una nuova disposizione sulla gestione amministrativa dei referendum popolari. Nello specifico, stabilisce che l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, dopo aver esaminato tutte le richieste di referendum depositate entro il 30 settembre di ogni anno, deve determinare la denominazione ufficiale della richiesta di referendum. Questa denominazione deve essere riprodotta nella parte interna delle schede di votazione al fine di identificare chiaramente l'oggetto del referendum stesso. La norma prevede che l'Ufficio centrale stabilisca tale denominazione sentendo i promotori del referendum, garantendo così un coinvolgimento diretto di chi ha promosso la richiesta. Questo meccanismo assicura che gli elettori, al momento del voto, comprendano esattamente quale sia la materia oggetto della consultazione referendaria, evitando ambiguità o confusioni sulla scheda di votazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 maggio 1995, n. 173
Testo normativo
LEGGE n. 173/1995
# LEGGE 17 maggio 1995, n. 173
## Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei
referendum popolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum". AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota all'articolo 1: - Il testo dell' art. 32 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre. Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione , la cui decisione è demandata dall'art. 33 della presente legge alla Corte costituzionale. Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rilevano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'art. 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'art. 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'art. 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum".
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La Legge 173/1995 è il riferimento normativo per la procedura amministrativa dei referendum costituzionali, in particolare per quanto riguarda l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, la formulazione della denominazione referendaria e la redazione delle schede di votazione. Professionisti del diritto costituzionale e amministrativisti la consultano per comprendere le modalità di gestione delle richieste referendarie, l'identificazione dell'oggetto del referendum e i termini procedurali previsti dalla Legge 352/1970.
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