Qual è la durata massima del periodo di distacco per i dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo la Legge 166/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 166/1990 modifica la disciplina del distacco temporaneo di personale dagli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, prolunga il periodo massimo di distacco da 36 a 48 mesi, permettendo così un'assegnazione più duratura del personale presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. La norma si applica al personale con qualifica non dirigenziale, nel numero massimo di venti unità, e riguarda specificamente gli adempimenti in materie previdenziali e assistenziali. Le spese relative al personale distaccato rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza oneri aggiuntivi per il Ministero ricevente. Questa proroga consente una maggiore continuità operativa nei progetti di riforma e gestione del sistema previdenziale nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 giugno 1990, n. 166
Testo normativo
LEGGE n. 166/1990
# LEGGE 23 giugno 1990, n. 166
## Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti
previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688 , è elevato da trentasei a quarantotto mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982 (Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente: "Articolo unico. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 , alla legge 11 giugno 1974, n. 252 , ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675 , può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza". - Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688 , riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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La Legge 166/1990 disciplina il distacco di personale presso enti pubblici, modificando le norme precedenti sulla mobilità interna tra amministrazioni pubbliche e enti previdenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per questioni relative a trasferimenti temporanei, mantenimento della qualifica, continuità contributiva e gestione delle risorse umane nel settore previdenziale e assistenziale.
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