Legge Contributi

Legge 1631/1951

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Pubblicato: 31/01/1952 In vigore dal: 24/12/1951 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 1631/1951 riguardo al finanziamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1631/1951, promulgata il 24 dicembre 1951, disciplina l'aumento del contributo annuale dello Stato destinato all'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" per due esercizi finanziari consecutivi. La norma riguarda direttamente il Ministero della pubblica istruzione e l'ente di ricerca, prevedendo un incremento del finanziamento pubblico. In pratica, il contributo annuale viene elevato da 35.500.000 lire a 45.000.000 lire per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, rappresentando un aumento di 9.500.000 lire per anno. La maggiore spesa è coperta attraverso lo stanziamento del capitolo n. 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, garantendo così la continuità operativa dell'istituto durante il biennio considerato. Per i professionisti che operano in ambito di contabilità pubblica e gestione dei fondi ministeriali, questa legge rappresenta un esempio di provvedimento legislativo di natura finanziaria che modifica gli stanziamenti ordinari per enti di ricerca e istruzione.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1631

Testo normativo

LEGGE n. 1631/1951 # LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1631 ## Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" è elevato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, da lire 35.500.000 a lire 45.000.000. Alla maggiore spesa di cui al comma precedente verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente il contributo per il funzionamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" e del corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1951-52. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La Legge 1631/1951 è il riferimento normativo per il finanziamento di enti pubblici di ricerca e istruzione, disciplinando stanziamenti di bilancio, capitoli di spesa e contributi annuali dello Stato. Commercialisti e consulenti che operano con amministrazioni pubbliche la consultano per comprendere le modalità di incremento dei fondi destinati a istituti tecnici e scientifici, nonché le procedure di imputazione contabile su capitoli di previsione ministeriale.

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