Legge

Legge 162/1991

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Pubblicato: 25/05/1991 In vigore dal: 17/05/1991 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 162/1991 alla normativa sui tartufi e come influiscono sulla commercializzazione del Tuber uncinatum?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/1991 modifica la Legge 752/1985 introducendo il Tuber uncinatum (tartufo uncinato o nero di Fragno) come specie commerciabile ufficialmente riconosciuta. Questa norma riguarda produttori, raccoglitori e commercianti di tartufi freschi e conservati, disciplinando l'intera filiera dalla raccolta al consumo. Le modifiche prevedono che il Tuber uncinatum sia inserito nell'elenco delle specie destinate al consumo da fresco, con periodo di raccolta dal 1° ottobre al 31 dicembre, e stabilisce caratteristiche botaniche precise (peridio nero verrucoso, gleba nocciola-cioccolato con venature chiare). Per i tartufi conservati, la norma classifica il Tuber uncinatum nella "Terza scelta" e nelle categorie "Pezzi di tartufo" e "Tritume di tartufo", definendo anche le caratteristiche del liquido di governo (colore giallastro più o meno scuro).

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Riferimento normativo

LEGGE 17 maggio 1991, n. 162

Testo normativo

LEGGE n. 162/1991 # LEGGE 17 maggio 1991, n. 162 ## Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato". 2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum". 3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , è sostituita dalla seguente: " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;". 4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". 5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt."; b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _______ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: (Omissis); 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato". - Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: (Omissis); 5) Tuber uncinatum, dal 1› ottobre al 31 dicembre". - Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum". - Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili): (Omissis). 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". - L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.

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La Legge 162/1991 è il riferimento normativo per la commercializzazione del Tuber uncinatum e disciplina raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati. Operatori del settore tartuficolo, commercianti e aziende di trasformazione devono rispettare le classificazioni merceologiche, i periodi di raccolta autorizzati e le caratteristiche organolettiche previste. La norma incide su etichettatura, tracciabilità e conformità dei prodotti destinati al consumo.

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