Legge

Legge 16/1990

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

Pubblicato: 06/02/1990 In vigore dal: 05/02/1990 Documento ufficiale

Quali sono le misure urgenti previste dal Decreto-Legge 16/1990 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 16/1990 introduce misure straordinarie per proteggere la qualità delle acque potabili e delle acque di balneazione, con particolare focus sulla contaminazione da sostanze diserbanti. La normativa si applica a sei regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche) dove sono stati rilevati superamenti dei limiti di concentrazione di sostanze attive diserbanti nelle acque destinate al consumo umano. In pratica, le regioni interessate devono adottare piani di intervento specifici e delimitare i territori dove vige il divieto totale di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti diserbanti, considerando il grado di inquinamento idrico, i rischi ambientali e le caratteristiche geomorfologiche del territorio. Aspetto rilevante per le aziende agricole e i distributori di prodotti fitosanitari è l'obbligo di rispettare i divieti di commercializzazione e utilizzo nelle zone individuate, con controlli sulla qualità delle acque effettuati con frequenza almeno quindicinale per il parametro specifico dei diserbanti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 16/1990 # DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16 ## Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonchè in materia di requisiti di qualità delle acque di balneazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della marina mecantile, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante. 2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata. 3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

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Il Decreto-Legge 16/1990 rappresenta il riferimento normativo per la tutela delle risorse idriche, la prevenzione dell'inquinamento da fitofarmaci e i limiti di concentrazione di sostanze diserbanti. Aziende agricole, distributori di agrofarmaci e amministrazioni regionali devono considerare i divieti di commercializzazione, i piani di intervento regionale e i parametri di qualità delle acque secondo il DPR 236/1988.

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