Quali interventi prevede il Decreto-Legge 158/1993 a favore delle aziende agricole danneggiate dall'afta epizootica?
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Il Decreto-Legge 158/1993 è un provvedimento d'urgenza emanato dal Presidente della Repubblica il 25 maggio 1993 per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dall'infezione di afta epizootica che aveva colpito il territorio nazionale nell'anno 1993. La norma si applica alle aziende agricole, sia singole che associate, localizzate nelle regioni in cui era stato formalmente dichiarato lo stato di calamità con decreto ministeriale del 7 aprile 1993 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993). Il decreto prevede l'erogazione di provvidenze contributive e creditizie specificamente destinate al ristoro dei danni subiti dalle aziende a causa dell'epidemia. Questi interventi rappresentano una forma di sostegno economico straordinario, riconoscendo la natura eccezionale e urgente della situazione che aveva compromesso l'attività zootecnica nelle aree colpite. Per i commercialisti e i consulenti aziendali, questo decreto è rilevante in quanto disciplina le modalità di accesso ai contributi e ai finanziamenti agevolati, richiedendo la verifica della sussistenza dei presupposti territoriali e della documentazione del danno subito.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 25 maggio 1993, n. 158
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 158/1993
# DECRETO-LEGGE 25 maggio 1993, n. 158
## Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
dall'infezione di afta epizootica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 , sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.
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Il Decreto-Legge 158/1993 rappresenta un intervento straordinario in materia di calamità agricola, disciplinando provvidenze contributive e creditizie per aziende danneggiate. La normativa si colloca nel contesto della gestione delle emergenze sanitarie zootecniche e della compensazione dei danni economici, con rilevanza per la contabilità agricola, i contributi pubblici e il finanziamento agevolato delle imprese rurali.
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