Legge

Legge 154/1995

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

Pubblicato: 03/05/1995 In vigore dal: 03/05/1995 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi e le modalità di finanziamento previsti dal Decreto-Legge 154/1995 per le zone colpite da alluvioni negli anni 1993-1994?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 154/1995 disciplina gli interventi straordinari a favore delle aree danneggiate dalle alluvioni del 1993-1994, autorizzando la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali agli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) per finanziare opere pubbliche di ripristino e prevenzione. L'importo complessivo disponibile è di 1.000 miliardi di lire, con oneri di ammortamento completamente a carico del bilancio dello Stato. Gli interventi finanziabili includono non solo il ripristino delle infrastrutture danneggiate, ma anche il consolidamento dei dissesti idrogeologici, il riassetto idraulico e il ripristino delle discariche compromesse. Per accedere ai benefici, gli enti territoriali devono presentare domanda di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti allegando piani regionali di ripristino e prevenzione, che devono essere approvati dalle regioni competenti previo parere dell'Autorità di bacino entro trenta giorni. Le procedure di concessione dei mutui seguono le disposizioni previste dal Decreto-Legge 646/1994, garantendo un iter amministrativo definito e trasparente.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 154/1995 # DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154 ## Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare ed ad integrare la normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali negli anni 1993 e 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 , sono sostituiti dai seguenti: " 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche ((ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 )) , la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato. 2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate. 3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.". 2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, commi 11 , 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 . 3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

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Il Decreto-Legge 154/1995 è il riferimento normativo per finanziamenti straordinari, mutui agevolati e interventi di protezione idrogeologica in caso di calamità naturali. Enti pubblici territoriali, amministratori locali e tecnici della difesa del suolo lo consultano per accedere a fondi per opere pubbliche, ripristino infrastrutturale e prevenzione del dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alle procedure di approvazione regionale e ai pareri delle Autorità di bacino.

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