Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalita' dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. (10G0174)
Quali modifiche apporta la Legge 152/2010 all'organico e al reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 152/2010 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 162/2007, che disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, la norma interviene sulla composizione dell'organico dell'Agenzia, fissato nel limite massimo di 300 unità. La modifica principale riguarda il trasferimento del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e l'inquadramento di personale esterno: fino al 50% dei posti disponibili nell'organico può essere destinato a personale proveniente da altre amministrazioni, mantenendo comunque il limite complessivo di 300 unità. La legge elimina una precedente riserva di posti per il personale esterno nelle procedure di reclutamento pubblico, semplificando il meccanismo di selezione. Questo intervento normativo mira a garantire la funzionalità operativa dell'Agenzia, permettendo una gestione più flessibile delle risorse umane e facilitando il trasferimento di competenze dal Ministero all'Agenzia stessa.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 agosto 2010, n. 152
Testo normativo
LEGGE n. 152/2010
# LEGGE 13 agosto 2010, n. 152
## Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, finalizzate a garantire la funzionalita' dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. (10G0174)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettere a) del presente comma»; b) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell' art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonchè alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia; b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8, nonchè del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del presente comma; c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell' art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento; d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso; e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.».
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La Legge 152/2010 è rilevante per chi gestisce questioni di diritto amministrativo e organizzazione della pubblica amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'inquadramento del personale, i limiti organici, le procedure di trasferimento tra amministrazioni e il reclutamento mediante procedure selettive pubbliche secondo il decreto legislativo 165/2001. Consulenti e responsabili risorse umane della pubblica amministrazione la consultano per comprendere le modalità di gestione dell'organico, i vincoli di bilancio e la disciplina della contrattazione collettiva nel comparto Ministeri.
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