Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge.
Quali sono i servizi pubblici essenziali in cui il diritto di sciopero è limitato secondo la Legge 146/1990, e quali diritti costituzionali si intende tutelare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 146/1990 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cercando di bilanciare questo diritto con la protezione dei diritti costituzionali fondamentali della persona. La norma si applica a tutti i servizi pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se gestiti in concessione o mediante convenzione. I servizi interessati includono sanità, trasporti pubblici, istruzione, poste e telecomunicazioni, amministrazione della giustizia, protezione civile e gestione dei rifiuti, limitatamente alle prestazioni indispensabili. La legge mira a garantire l'effettività dei diritti costituzionalmente tutelati come la vita, la salute, la libertà di circolazione, l'assistenza sociale e l'istruzione, anche durante conflitti collettivi. Per le aziende e i datori di lavoro nei settori interessati, questa normativa comporta obblighi specifici nel gestire gli scioperi, con procedure e regole definite per assicurare i servizi minimi essenziali, come successivamente dettagliato nell'articolo 2 della legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146
Testo normativo
LEGGE n. 146/1990
# LEGGE 12 giugno 1990, n. 146
## Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2; a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all' articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ;)) b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonchè gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonchè lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
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La Legge 146/1990 è il riferimento normativo principale per comprendere i limiti dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, i diritti costituzionalmente tutelati e le prestazioni indispensabili. Datori di lavoro, sindacati e consulenti del lavoro la consultano per questioni relative a sanità, trasporti, istruzione, servizi bancari e amministrazione della giustizia, nonché per le procedure di conflitto collettivo e la salvaguardia dei diritti della persona.
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