Quali sono gli obblighi dell'Italia rispetto all'aumento di capitale della BIRS secondo la Legge 143/1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 143/1990 autorizza il Governo italiano a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), un'istituzione finanziaria internazionale il cui statuto era già stato approvato dall'Italia nel 1947. La quota di sottoscrizione italiana è fissata in 1.965.500.000 dollari USA (equivalenti a circa 2.371 milioni di dollari correnti), rappresentando l'impegno finanziario del nostro Paese verso questa organizzazione multilaterale. La normativa distingue tra due tipologie di capitale: il 97% costituisce capitale a chiamata (versabile su richiesta della BIRS) e il 3% rappresenta capitale da corrispondere obbligatoriamente in tre rate annuali a partire dal 1989. Per i commercialisti e gli operatori finanziari, questa legge rappresenta un atto di natura internazionale che impegna risorse pubbliche italiane verso istituzioni di sviluppo globale, con implicazioni di bilancio dello Stato e di contabilità pubblica. L'aspetto rilevante riguarda la programmazione dei versamenti, poiché le tre rate annuali dovevano essere versate nell'arco di tre anni successivi al 1989, richiedendo una pianificazione finanziaria specifica da parte del Tesoro italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 giugno 1990, n. 143
Testo normativo
LEGGE n. 143/1990
# LEGGE 7 giugno 1990, n. 143
## Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 . 2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale è di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 132/1947 reca il titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".
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La Legge 143/1990 disciplina la partecipazione italiana a organismi internazionali di sviluppo, specificamente la BIRS, attraverso sottoscrizioni di capitale e versamenti programmati. Consulenti finanziari e esperti di diritto internazionale consultano questa normativa per comprendere gli impegni finanziari dell'Italia verso istituzioni multilaterali, le modalità di versamento del capitale (a chiamata e a rate), e le implicazioni di bilancio pubblico derivanti da tali partecipazioni.
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