Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
Quali sono gli interventi finanziabili secondo la Legge 140/1992 e chi può accedere ai mutui agevolati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 140/1992 disciplina il finanziamento di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore irriguo, autorizzando il Ministero dell'agricoltura a concedere mutui decennali a tasso agevolato ai consorzi di bonifica e irrigazione. Gli interventi riguardano la realizzazione, il completamento e l'adeguamento di opere per l'accumulo di acqua a scopo irriguo, nonché le opere di adduzione, riparto e sistemazione dei terreni necessari per la loro funzionalità. I beneficiari sono esclusivamente i consorzi di bonifica e irrigazione che operano come concessionari secondo il regio decreto 215/1933, e devono essere autorizzati dal Ministero previa consultazione delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'ammortamento dei mutui è a carico del bilancio dello Stato, con limiti di impegno fissati a 30 miliardi di lire per il 1992 e 20 miliardi per il 1993. Le modalità operative, i termini e le condizioni di concessione sono stabiliti da decreto ministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e il Ministro del tesoro.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140
Testo normativo
LEGGE n. 140/1992
# LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140
## Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel
settore della irrigazione, nonche' per la concessione di mutui a
tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della
cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell' articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , a contrarre mutui ((decennali)) con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno ((decennali)) di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
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La Legge 140/1992 è il riferimento normativo per finanziamenti pubblici nel settore irriguo, mutui agevolati, consorzi di bonifica e irrigazione, opere di rilevanza nazionale e ammortamento a carico dello Stato. Consulenti che operano nel settore agricolo e pubblico la consultano per questioni relative a concessioni idriche, finanziamenti agevolati per infrastrutture irrigue e gestione consortile.
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