Legge

Legge 14/1991

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

Pubblicato: 17/01/1991 In vigore dal: 15/01/1991 Documento ufficiale

Quali compensi e diritti sono riconosciuti agli ufficiali giudiziari e al personale degli uffici notificazioni con la Legge 14/1991?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 14/1991 introduce un sistema di forfetizzazione e rivalutazione dei diritti economici per il personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, categoria che comprende ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari. A partire dal 1° gennaio 1990, a questo personale viene attribuito un compenso mensile non pensionabile, le cui misure sono determinate da decreto del Ministro di grazia e giustizia in concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica, previa intesa con le confederazioni sindacali e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il compenso è corrisposto in ratei mensili, con esclusione di periodi specifici quali congedi straordinari, aspettative, assenze obbligatorie o facoltative e sospensioni dal servizio, secondo quanto previsto dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri del 1971. La spesa complessiva derivante da questa disposizione è stata limitata a 28 miliardi di lire, rappresentando un intervento di razionalizzazione della retribuzione per questa categoria di personale giudiziario.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Testo normativo

LEGGE n. 14/1991 # LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14 ## Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore. 2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) è il seguente: "Art. 4. - È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali". "Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia". N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell' art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione: b) l'illegittimità degli articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 codice civile ; c) l'illegittimità dell' art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria: d) l'illegittimità dell' art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

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La Legge 14/1991 riguarda la forfetizzazione dei compensi, la rivalutazione dei diritti economici e l'erogazione di indennità non pensionabili al personale giudiziario. È rilevante per chi gestisce questioni di diritto del lavoro nel settore pubblico, trattamento economico del personale amministrativo giudiziario, e per la contabilità degli uffici giudiziari in relazione a spese di personale e vincoli di bilancio.

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