Legge
Legge 14/1989
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
Riferimento normativo
LEGGE 18 gennaio 1989, n. 14
Testo normativo
LEGGE n. 14/1989
# LEGGE 18 gennaio 1989, n. 14
## Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art.
26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle
ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni medesimi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 26 della legge n. 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) è il seguente: "Art. 26. - Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni. I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettività; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale. Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70 , fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su atorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali. I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 14/1989 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …
Altre normative del 1989
Regolamento per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricol…
Decreto Ministeriale 459
Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Oristano ad ufficio circo…
Decreto del Presidente della Repubblica 458
Approvazione dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiorna…
Decreto del Presidente della Repubblica 457
Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento del comit…
Decreto Ministeriale 456
Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, co…
Decreto Ministeriale 455
Regolamento concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti maritt…
Decreto Ministeriale 454
Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota d…
Decreto Ministeriale 453
Regolamento recante le modalita' per ottenere il riconoscimento di "assimilato" al produt…
Decreto Ministeriale 451
Altri Legge
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c…
139/2026
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153)
137/2026
Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26…
135/2026
Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri…
134/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m…
133/2026
Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal…
132/2026
Vedi tutti i Legge →