Legge Contributi

Legge 133/2011

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita' libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. (11G0169)

Pubblicato: 09/08/2011 In vigore dal: 12/07/2011 Documento ufficiale

Quali sono i limiti e le modalità di applicazione del contributo previdenziale integrativo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi secondo la Legge 133/2011?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 133/2011 modifica le regole sul contributo previdenziale integrativo dovuto dai clienti dei professionisti iscritti in albi ed elenchi (come avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.). Il contributo viene calcolato come percentuale del fatturato lordo e deve essere compreso tra il 2% e il 5%, con la misura specifica fissata dalle singole casse professionali e approvata dai Ministeri vigilanti. Il professionista iscritto è responsabile della riscossione diretta del contributo dai propri clienti al momento del pagamento, evidenziandolo separatamente in fattura. La normativa consente alle casse professionali di destinare parte di questo contributo all'incremento dei montanti individuali dei professionisti che utilizzano il sistema contributivo, migliorando così i trattamenti pensionistici futuri, purché l'equilibrio economico della cassa sia garantito e non si generino oneri per la finanza pubblica. Le delibere che modificano la misura del contributo o i criteri di destinazione devono essere approvate dai Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità complessiva della gestione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 12 luglio 2011, n. 133

Testo normativo

LEGGE n. 133/2011 # LEGGE 12 luglio 2011, n. 133 ## Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita' libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. (11G0169) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , è sostituito dal seguente: « 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall' art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 8. - 1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 133/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 133/2011 è il riferimento normativo per professionisti e commercialisti che operano nel regime previdenziale obbligatorio, disciplinando il contributo integrativo, il fatturato lordo come base imponibile, e il sistema di calcolo contributivo per le casse professionali. Consulenti e studi professionali devono conoscere questa norma per gestire correttamente la riscossione del contributo integrativo, l'evidenziazione in fattura, e le implicazioni sulla sostenibilità della gestione previdenziale e l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2011

Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 – obbligo d… Interpello AdE 605 Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. – diritti di credito dei terzi ex artico… Interpello AdE 159 Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.l… Interpello AdE 23 Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, … Provvedimento AdE 201 Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7 del D.M. 8 … Interpello AdE 917 Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021,… Interpello AdE 73 Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla l… Interpello AdE 201 Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiara… Interpello AdE 282

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 153/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026
Vedi tutti i Legge →