Quali sono i requisiti per ottenere il titolo di enologo secondo la Legge 129/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 129/1991 disciplina l'accesso alla professione di enologo in Italia, stabilendo quattro percorsi formativi distinti. Il primo e principale prevede il conseguimento di un diploma universitario di primo livello nel settore vitivinicolo, equiparato alle lauree triennali rilasciate secondo il decreto ministeriale del 1999. Il secondo percorso richiede un diploma da istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia, seguito da un corso biennale presso una scuola di tecnica enologica riconosciuta. Per chi possiede già qualifiche in ambito agrario, biologico, chimico o alimentare, la legge consente l'attribuzione del titolo mediante riconoscimento dell'esperienza professionale: sono necessari almeno tre anni di attività continuativa nel settore vitivinicolo, oppure otto anni per chi possiede solo il diploma di scuola secondaria superiore da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico. Le richieste di attribuzione per esperienza dovevano essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della legge al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e venivano valutate da una commissione multidisciplinare composta da rappresentanti ministeriali e dell'organizzazione di categoria.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 aprile 1991, n. 129
Testo normativo
LEGGE n. 129/1991
# LEGGE 10 aprile 1991, n. 129
## Ordinamento della professione di enologo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Titolo di enologo ((1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 , relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 , relativo al medesimo settore)) 2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta. 3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; d) un rappresentante del Ministero della sanità; e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentantiva a livello nazionale. 5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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La Legge 129/1991 regola l'ordinamento della professione di enologo attraverso requisiti formativi e riconoscimento dell'esperienza professionale nel settore vitivinicolo. Professionisti del settore, aziende vinicole e consulenti del lavoro la consultano per verificare i titoli abilitativi, l'equipollenza dei diplomi universitari e i criteri di attribuzione del titolo per esperienza professionale continuativa.
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