Legge IVA

Legge 125/1989

Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato: 12/04/1989 In vigore dal: 11/04/1989 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il versamento dell'IVA quando i termini cadono in giorni festivi o non lavorativi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 125/1989 disciplina le modalità di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, affrontando il problema pratico di cosa fare quando i termini previsti dalla normativa IVA coincidono con giorni festivi o non lavorativi per le banche e gli intermediari finanziari. La norma stabilisce che le liquidazioni e i versamenti mensili dell'IVA devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente al termine ordinario, garantendo così continuità operativa senza penalizzare i contribuenti. Per quanto riguarda le modalità operative, le aziende di credito e le casse rurali delegate devono versare l'IVA in una contabilità speciale presso la tesoreria provinciale entro il quinto giorno successivo all'ordine del contribuente. Se l'ordine di versamento arriva dopo il termine ordinario, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, a condizione che intercorrano almeno due giorni tra il termine e la data dell'ordine, di cui almeno uno lavorativo. La norma si applica a partire dalla liquidazione effettuata sulla base delle annotazioni del marzo 1989.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1989, n. 125

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 125/1989 # DECRETO-LEGGE 11 aprile 1989, n. 125 ## Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (( 1. Se i termini di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonchè per i soggetti di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente. 1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale. )) 2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso. 3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

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