Legge Contributi

Legge 1225/1956

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Pubblicato: 07/11/1956 In vigore dal: 19/10/1956 Documento ufficiale

Quali sono le integrazioni e modifiche apportate dalla legge 1225/1956 alla disciplina dell'esodo volontario per gli iscritti agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro?

Spiegato da FiscoAI
La legge 1225/1956 interviene sulla normativa precedente (legge 53/1955) relativa all'esodo volontario, estendendo e modificando le disposizioni per specifiche categorie di lavoratori pubblici. Si applica agli iscritti a tre casse pensionistiche amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro: la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Cassa per le pensioni ai sanitari e la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate. La norma riguarda quindi dipendenti pubblici di enti locali, personale sanitario e insegnanti di scuole parificate che intendono accedere al regime di esodo volontario. Il provvedimento rappresenta un'integrazione della disciplina precedente, introducendo modifiche specifiche per garantire parità di trattamento tra le diverse categorie di iscritti agli istituti previdenziali statali. Aspetto rilevante per gli amministratori di enti locali e per i responsabili delle risorse umane è l'adeguamento delle condizioni di accesso al pensionamento volontario e dei relativi benefici economici.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1225

Testo normativo

LEGGE n. 1225/1956 # LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1225 ## Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernente l'esodo volontario sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

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La legge 1225/1956 disciplina l'esodo volontario per iscritti a casse pensionistiche pubbliche, interessando previdenza obbligatoria, dipendenti pubblici e enti locali. Amministratori e consulenti del lavoro la consultano per questioni relative a pensionamento anticipato, trattamento previdenziale e diritti acquisiti dei dipendenti pubblici.

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