Quali modifiche apporta il Regio Decreto 1222/1884 alla tassazione del bestiame nella provincia di Cremona?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto del 21 febbraio 1884 approva una modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Cremona, deliberata dalla deputazione provinciale nel settembre 1883. La norma riguarda i comuni cremonesi e i proprietari di bestiame sottoposti a questa imposta locale. Il decreto modifica l'articolo 4 del regolamento precedente, aumentando i limiti massimi della tassa: per il bestiame grosso di prima classe il limite sale a 2 lire, per quello di seconda classe a 6 lire, e per il bestiame minuto (lanuti) fino a 1 lira. I comuni potevano superare questi nuovi limiti solo previa autorizzazione della deputazione provinciale, mentre ulteriori eccedenze richiedevano l'approvazione mediante decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato. La norma ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1884.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 21 febbraio 1884, n. 1222
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1222/1884
# REGIO DECRETO 21 febbraio 1884, n. 1222
## Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della
provincia di Cremona. (8401222R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 13 settembre 1883, della deputazione provinciale di Cremona, con la quale è stato modificato l'articolo 4° del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia; Visto il regolamento medesimo; Visto l' articolo 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. È approvata la modificazione all'articolo 4.° del citato regolamento, da avere effetto dal 1.° del corrente anno, con la quale è stato disposto che il limite massimo della tassa fissata nel precedente articolo 3.°, si potrà dai comuni, previa autorizzazione della deputazione provinciale, eccedere fino a L. 2 pel bestiame grosso di 1.ª classe e a L. 6 per quello di 2.ª classe; e pel bestiame minuto fino a una lira per i lanuti; prescrivendo che l'ulteriore eccedenza dei detti limiti dovrà approvarsi per decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1884. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1884 Reg. 134 Atti del Governo a f. 10. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI. A. MAGLIANI.
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Il Regio Decreto 1222/1884 rappresenta un intervento normativo sulla tassazione locale del bestiame, disciplinando l'imposizione tributaria su bestiame grosso e minuto nei comuni della provincia di Cremona. La norma coinvolge la deputazione provinciale come organo autorizzativo e il Consiglio di Stato per i pareri su eccedenze tariffarie, costituendo un esempio di amministrazione tributaria locale nel Regno d'Italia dell'Ottocento.
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