Quali sono le disposizioni della Legge 120/1995 riguardanti il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Università "La Sapienza" di Roma?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 120/1995 autorizza l'Università "La Sapienza" di Roma a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con medici in servizio presso il policlinico Umberto I. Questa norma si applica specificamente al personale medico che aveva contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto, nonché a coloro che erano in servizio alla data del precedente decreto-legge 530/1993. Il rinnovo è consentito fino al 30 giugno 2000, con l'obbligo per l'Università di completare entro tale termine le procedure di assunzione del nuovo personale secondo la disciplina contrattuale vigente. L'autorizzazione è subordinata a intesa con la Regione Lazio e non si applica nei casi in cui la mancata rinnovazione sia dovuta a inidoneità del medico. Gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo dei contratti gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale previsto nella convenzione tra l'Università e la Regione, garantendo così la sostenibilità economica dell'intervento.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 120/1995
# DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120
## Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'.
Art. 1 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare (( improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, )) previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530 , salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.
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Questa normativa riguarda contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico universitario, convenzioni università-regione e finanziamento dell'attività assistenziale. È rilevante per chi gestisce risorse umane in strutture ospedaliere universitarie, in quanto disciplina il rinnovo contrattuale del personale medico e l'allocazione dei relativi oneri finanziari tra enti pubblici.
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