Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola.
Quali sono i diritti di accesso ai concorsi pubblici e alla carriera direttiva per le persone non vedenti secondo la Legge 120/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 120/1991 stabilisce che la cecità o il grave deficit visivo non costituiscono automaticamente un motivo di esclusione dai concorsi pubblici e dall'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici e nelle magistrature. La norma riconosce che la condizione di non vedente non implica per sé l'inidoneità fisica al lavoro, garantendo pari opportunità di partecipazione ai concorsi per qualifiche ordinarie, profili professionali superiori e posizioni dirigenziali. L'esclusione è possibile solo quando il bando di concorso specifichi esplicitamente e con motivazione che la cecità comporta un'inidoneità fisica particolare alle mansioni della qualifica richiesta. Questa legge rappresenta un importante strumento di inclusione e non discriminazione, permettendo alle persone con disabilità visiva di accedere alle carriere pubbliche sulla base delle loro competenze effettive piuttosto che su presunzioni di inidoneità.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1991, n. 120
Testo normativo
LEGGE n. 120/1991
# LEGGE 28 marzo 1991, n. 120
## Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi
nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e
negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede
e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , non implica di per sè mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è il seguente: "Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".
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La Legge 120/1991 disciplina l'accesso ai concorsi pubblici, la carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici per i non vedenti, facendo riferimento alla definizione di cecità della Legge 482/1968. Professionisti del diritto amministrativo e responsabili delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche consultano questa norma per questioni di idoneità fisica, requisiti di accesso ai concorsi, diritti dei disabili visivi e principi di non discriminazione nell'impiego pubblico.
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