Legge Contributi

Legge 12/1960

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Pubblicato: 04/02/1960 In vigore dal: 25/01/1960 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 12/1960 riguardo al contributo obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 12/1960 del 25 gennaio aumenta il contributo obbligatorio che i mutilati e gli invalidi di guerra devono versare all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Questo contributo era stato originariamente istituito nel 1929 e successivamente modificato più volte nel corso dei decenni. La norma riguarda specificamente i beneficiari di pensioni di guerra che hanno subito mutilazioni o invalidità a causa del conflitto bellico. L'aumento del contributo passa da 50 lire a 100 lire mensili, raddoppiando quindi l'importo precedente. L'incremento decorre dalla rata di pensione con scadenza successiva ai novanta giorni dalla pubblicazione della legge, garantendo un periodo di transizione ai beneficiari. Per gli uffici amministrativi e i gestori delle pensioni di guerra, questa norma comporta l'obbligo di applicare il nuovo importo alle trattenute sulle pensioni erogate, modificando i sistemi di calcolo delle ritenute già in vigore.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 12

Testo normativo

LEGGE n. 12/1960 # LEGGE 25 gennaio 1960, n. 12 ## Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra - previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163 , convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820 , modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799 , e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 12/1960 disciplina i contributi obbligatori a carico dei mutilati e invalidi di guerra, rappresentando una materia di diritto previdenziale e assistenziale. La norma si colloca nel sistema delle prestazioni sociali per i beneficiari di pensioni di guerra, con rilevanza per gli enti gestori delle pensioni e per la contabilità delle trattenute obbligatorie. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici previdenziali devono considerare questa legge per la corretta gestione delle ritenute e dei versamenti all'Associazione nazionale.

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