Legge

Legge 118/1989

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

Pubblicato: 03/04/1989 In vigore dal: 18/03/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 18 marzo 1989, n. 118

Testo normativo

LEGGE n. 118/1989 # LEGGE 18 marzo 1989, n. 118 ## Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 . 2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi. 3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Per il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 382/1980 si vedano le note che seguono. Nota all'art. 1: L' art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dall' art. 4 della legge n. 705/1985 , è così formulato: "Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonchè l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311 . La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".

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