Legge 1130/1864
Che autorizza i Comuni di Sicci e di Varazze a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e quelli di Mongrando, S. Basilio e Burcei a sopperire al pagamento del loro canone gabellario, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette. (6401130R)
Quali comuni erano autorizzati a riscuotere diritti di gabella e mediante quali modalità secondo il Regio Decreto 1130/1864?
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 18 febbraio 1864, n. 1130
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 1130/1864 riguarda la gestione storica di diritti di gabella, sovraimposta e contribuzioni dirette nei comuni piemontesi. Sebbene abrogato dalla Legge 56/2025, rimane rilevante per studi di storia tributaria italiana, evoluzione del sistema fiscale locale e autonomia finanziaria comunale nel XIX secolo. Commercialisti che studiano l'evoluzione della fiscalità locale trovano in questa norma un riferimento per comprendere i meccanismi di riscossione tributaria pre-moderna e il passaggio verso il sistema tributario contemporaneo.