Legge Contributi

Legge 113/1993

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicato: 19/04/1993 In vigore dal: 19/04/1993 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziari previsti dal Decreto-Legge 113/1993 a favore delle camere di commercio e come viene ripartito il contributo?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 113/1993 disciplina il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli anni 1993 e 1994, stanziando complessivamente 110.560 milioni di lire. La norma si applica a tutte le camere di commercio italiane, ad eccezione di quelle nel Trentino-Alto Adige che hanno un regime speciale. Il contributo principale di 40.500 milioni di lire annui viene ripartito secondo tre criteri: il 60% in parti uguali tra tutte le camere, il 20% proporzionalmente al numero di comuni della provincia e il restante 20% in base alla popolazione residente secondo il censimento 1991. Inoltre, il decreto autorizza spese aggiuntive di 64.560 milioni annui per mantenere i livelli di finanziamento dell'anno precedente, 2.000 milioni per specifiche finalità e 3.500 milioni per le camere di commercio italiane all'estero. La norma introduce anche agevolazioni per le imprese in difficoltà, esentando dal pagamento del diritto annuale le ditte fallite non autorizzate alla continuazione dell'esercizio, le società in liquidazione e le cooperative sottoposte a scioglimento d'ufficio, mentre fissa a 250.000 lire il diritto annuale per le società di persone.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 113/1993 # DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113 ## Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell' articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è determinato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991. 2. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 . Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 . 3. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1› agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , dell'importo di lire 3.500 milioni. 4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all' articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ((le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all' articolo 2544 del codice civile . Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000)) . 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato ((in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , si provvede mediante corrispondente riduzione dello ((stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993)) , all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Il Decreto-Legge 113/1993 è il riferimento normativo per il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, disciplinando contributi pubblici, diritti annuali e agevolazioni per imprese in difficoltà. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a diritti camerali, esenzioni per società fallite e liquidate, e ripartizione dei fondi tra enti camerali territoriali.

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