Legge Contributi

Legge 1105/1950

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Pubblicato: 22/01/1951 In vigore dal: 12/12/1950 Documento ufficiale

Qual è il termine per il versamento degli accantonamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati secondo la Legge 1105/1950?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1105/1950 prolunga il termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, portandolo al 30 giugno 1951. Questa norma riguarda i datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge del 1942, convertito in legge nel 1942. La legge consente inoltre l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni previste dal decreto originario. Si tratta di una misura di proroga che offre ai datori di lavoro un tempo supplementare per regolarizzare i propri versamenti. È importante notare che questo termine è stato successivamente prorogato ulteriormente dalla Legge 1617/1951 fino al 30 giugno 1952, come indicato nell'aggiornamento normativo allegato al testo.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105

Testo normativo

LEGGE n. 1105/1950 # LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105 ## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la presente legge: Art. 1 È riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 dicembre 1951, n. 1617 ha disposto (con l'art. 1) che "È riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

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La Legge 1105/1950 disciplina i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e riguarda gli accantonamenti obbligatori per i datori di lavoro secondo il decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Commercialisti e responsabili del personale devono considerare questa normativa per la corretta gestione dei fondi di indennità, dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, e per il rispetto dei termini di versamento alle casse di previdenza e indennizzo.

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