Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Cosa stabilisce la Legge 11/1996 in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi e personale dei servizi di trasporto pubblico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/1996 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 501/1995, introducendo interventi normativi specifici per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi e per il personale addetto ai servizi di trasporto pubblico. Il provvedimento riguarda direttamente le imprese di autotrasporto, i vettori e i lavoratori del comparto trasporti, disciplinando aspetti organizzativi e gestionali di questo settore strategico. La legge contiene modificazioni rispetto al decreto originario, riportate in allegato, e stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base dei decreti-legge precedenti (92/1995, 205/1995, 311/1995, 402/1995) rimangono validi e producono effetti. Per le aziende di trasporto, questo significa che la normativa fornisce il quadro legale stabile entro cui operare, garantendo continuità agli effetti già prodottisi dai decreti precedenti e tutelando i rapporti giuridici già sorti.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 gennaio 1996, n. 11
Testo normativo
LEGGE n. 11/1996
# LEGGE 5 gennaio 1996, n. 11
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: DINI
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La Legge 11/1996 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, disciplinando obblighi e diritti delle imprese vettoriali e del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico. Consulenti aziendali e responsabili del settore trasporti la consultano per comprendere il quadro legale relativo a licenze, autorizzazioni, condizioni di lavoro e continuità degli effetti dei decreti-legge precedenti nel comparto della mobilità e della logistica.
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