Quali sono i requisiti territoriali e le caratteristiche che deve rispettare il Prosciutto di Modena per ottenere la tutela della denominazione d'origine?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/1990 tutela la denominazione "Prosciutto di Modena" come prodotto a denominazione d'origine protetta, riservando questo nome esclusivamente ai prosciutti le cui fasi di lavorazione (dalla salagione alla stagionatura completa) avvengono in una zona geografica ben delimitata. La zona di produzione corrisponde a un'area collinare specifica del bacino del fiume Panaro e delle valli confluenti, con altitudine massima di 900 metri, comprendendo 31 comuni specifici tra le province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Questa normativa si applica ai produttori e commercianti di prosciutto che intendono utilizzare la denominazione "Prosciutto di Modena" sul mercato, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Per le aziende del settore alimentare, il rispetto di questi requisiti territoriali è fondamentale per la commercializzazione legale del prodotto e rappresenta un elemento di qualità e valore aggiunto nel mercato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 gennaio 1990, n. 11
Testo normativo
LEGGE n. 11/1990
# LEGGE 12 gennaio 1990, n. 11
## Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del
prodotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( (Denominazione d'origine e zona di produzione). )) (( 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, èriservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti. ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 11/1990 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 11/1990 disciplina la denominazione d'origine protetta (DOP) e rappresenta un riferimento normativo per la tutela delle indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari. Produttori e distributori devono verificare la conformità territoriale e procedurale per evitare violazioni della normativa sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, aspetto rilevante anche per la tracciabilità e la certificazione dei prodotti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.