Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Quali sono i requisiti e le limitazioni per la nomina dell'amministratore di beni sequestrati secondo la Legge 109/1996?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 109/1996 disciplina la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati, stabilendo criteri rigorosi per la scelta dell'amministratore. L'amministratore deve essere scelto tra professionisti iscritti negli albi (avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri) oppure tra persone con comprovata competenza nell'amministrazione di beni similari, anche se prive di qualifiche professionali specifiche. Nel caso di sequestro di aziende, la nomina può estendersi a soggetti che hanno ricoperto funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi imprese in crisi.
La legge prevede però limitazioni importanti: non possono essere nominati amministratori il soggetto nei confronti del quale è stato disposto il sequestro, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone conviventi. Inoltre, sono escluse le persone condannate a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o destinatarie di misure di prevenzione. L'amministratore opera sotto la direzione di un giudice delegato e ha il compito di custodire, conservare e amministrare i beni, cercando di incrementarne la redditività quando possibile.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 marzo 1996, n. 109
Testo normativo
LEGGE n. 109/1996
# LEGGE 7 marzo 1996, n. 109
## Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni
sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
282.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 31 maggio 1965, n. 575 , reca: "Disposizioni contro la mafia". - La legge 23 luglio 1991, n. 223 , reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". - Il D.L. 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , reca: "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575/1965 , e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all' articolo 416-bis del codice penale , la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. 2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell' art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite. 3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza, nell'ammini strazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e succes- sive modificazioni. 4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".
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La Legge 109/1996 è il riferimento normativo per l'amministrazione di beni sequestrati e confiscati, disciplinando i requisiti professionali dell'amministratore, le cause di incompatibilità e le responsabilità nella gestione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a sequestro preventivo, confisca per mafia, amministrazione di aziende in crisi e conflitti di interesse nella nomina di amministratori giudiziali.
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