Legge

Legge 102/2006

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

Pubblicato: 17/03/2006 In vigore dal: 21/02/2006 Documento ufficiale

Quali sono le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge 102/2006 in caso di incidenti stradali con lesioni personali o omicidio colposo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 102/2006 modifica l'articolo 222 del Codice della Strada, stabilendo le sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente) che il giudice deve applicare quando da una violazione stradale derivano danni alle persone. In caso di lesione personale colposa semplice, la patente viene sospesa da quindici giorni a tre mesi. Per lesioni personali colpose gravi o gravissime, la sospensione può arrivare fino a due anni. Nel caso più grave di omicidio colposo, la sospensione della patente può raggiungere fino a quattro anni. La norma introduce inoltre una disposizione importante: la sanzione della sospensione della patente può essere diminuita fino a un terzo quando il conducente beneficia dell'applicazione della pena secondo il rito abbreviato (articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale), incentivando così la scelta di questo percorso processuale. Questa legge rappresenta un inasprimento delle conseguenze amministrative per chi causa incidenti stradali con conseguenze per le persone, distinguendo chiaramente tra i diversi gradi di gravità del danno.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102

Testo normativo

LEGGE n. 102/2006 # LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 ## Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale . 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.».

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La Legge 102/2006 disciplina le sanzioni amministrative accessorie in materia di incidenti stradali, con particolare riferimento alla sospensione della patente in caso di lesioni personali colpose, lesioni gravi o gravissima, e omicidio colposo. Avvocati e consulenti legali la consultano per questioni relative a responsabilità civile stradale, rito abbreviato e mitigazione delle sanzioni amministrative.

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