Legge

Legge 1/2006

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Pubblicato: 03/01/2006 In vigore dal: 03/01/2006 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per accedere al voto domiciliare secondo il Decreto-Legge 1/2006?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1/2006 introduce il diritto al voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, oppure da gravi infermità con dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali. Questa norma si applica alle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie statali, nonché alle elezioni locali se l'elettore dimora nel territorio competente.

Per accedere al voto domiciliare, l'elettore deve presentare al sindaco del proprio comune, tra il 40° e il 20° giorno prima della votazione, una dichiarazione in carta libera con l'indirizzo completo della dimora e un certificato medico rilasciato da funzionario sanitario designato dall'azienda sanitaria locale. Il certificato deve attestare l'infermità con prognosi di almeno 60 giorni e non può essere anteriore al 45° giorno prima della votazione.

Il sindaco verifica la documentazione e include l'elettore in appositi elenchi consegnati ai presidenti di sezione il giorno prima delle elezioni. La raccolta del voto avviene presso la dimora dell'elettore durante le ore di votazione, con il presidente di sezione, uno scrutatore e il segretario, garantendo libertà e segretezza del voto secondo le esigenze di salute dell'elettore.

La norma prevede sanzioni severe: il funzionario medico che rilasci certificati senza fondamento è sospeso dal servizio per tre mesi per ogni certificato irregolare, fino a un massimo di nove mesi. Le schede raccolte a domicilio sono custodite in plichi distinti e immediatamente riportate in sezione per l'immissione nelle urne.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1/2006 # DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 ## Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonchè di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione )) (( 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all' articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. )) 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. (( 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. )) 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 (( , lettera b), )) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede: a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi; c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio. 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale. (( 9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. ))

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Il Decreto-Legge 1/2006 disciplina il voto domiciliare, il diritto di voto per infermità, la certificazione medica elettorale e le procedure di raccolta del voto presso la dimora dell'elettore. Amministratori comunali, sindaci e funzionari sanitari devono conoscere i termini di presentazione della documentazione, i requisiti di infermità, la dipendenza da apparecchiature elettromedicali e le responsabilità del personale medico nella certificazione.

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