Quali sono le prestazioni che rientrano nell'attività di estetista secondo la legge 1/1990 e quali sono invece escluse?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1/1990 definisce l'attività di estetista come l'insieme di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli inestetismi. Questa normativa riguarda i professionisti estetisti e le aziende che operano nel settore della bellezza e dell'estetica. L'attività può essere svolta attraverso tre modalità: tecniche manuali, utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico (secondo l'elenco allegato) e applicazione di prodotti cosmetici conformi alla legge 713/1986. Un aspetto cruciale è l'esclusione esplicita delle prestazioni dirette in via specifica ed esclusiva a finalità terapeutiche: questo significa che trattamenti con obiettivi medici o curativi non rientrano nella disciplina dell'estetista e richiedono qualifiche professionali diverse. Per le aziende e i commercialisti, questa distinzione è rilevante ai fini della corretta classificazione dell'attività, della determinazione del regime fiscale e della verifica dei requisiti professionali richiesti.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
Testo normativo
LEGGE n. 1/1990
# LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
## Disciplina dell'attivita' di estetista.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 . 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".
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La legge 1/1990 è il riferimento normativo per chi opera nel settore estetico e deve distinguere tra attività di estetista, prestazioni cosmetiche e trattamenti a finalità terapeutica. Professionisti, imprese di bellezza e consulenti devono conoscere questa normativa per classificare correttamente le prestazioni, applicare i corretti regimi fiscali e verificare la conformità alle disposizioni su apparecchi elettromeccanici e prodotti cosmetici secondo la legge 713/1986.
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