Interpello AdE In vigore Internazionale

Interpello AdE 7/2014

Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo

Pubblicato: 11/10/2018 In vigore dal: 11/10/2018 Documento ufficiale

Quale trattamento fiscale si applica ai funzionari europei che trasferiscono la residenza in Italia mantenendo il domicilio fiscale nel paese di provenienza?

Spiegato da FiscoAI
L'Interpello AdE 7/2014 chiarisce il regime fiscale applicabile ai funzionari e agenti dell'Unione europea che si trasferiscono in Italia per motivi di servizio. Secondo l'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell'UE, questi soggetti mantengono la qualifica di fiscalmente residenti nel paese dove avevano il domicilio fiscale al momento dell'assunzione presso l'istituzione europea, anche se stabiliscono fisicamente la residenza in un altro stato membro. Nel caso specifico esaminato, il funzionario europeo con cittadinanza italiana/belga, pur trasferendosi in Italia nel maggio 2017, rimane fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Questa qualificazione prevale sulla normale disciplina italiana di residenza fiscale e si applica anche alle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Di conseguenza, il funzionario non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi prodotti all'estero, non deve pagare l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) e non deve compilare il quadro RW di monitoraggio fiscale, poiché non è considerato residente in Italia ai fini tributari.

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Riferimento normativo

Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo

Testo normativo

Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 7 Roma, 19 settembre 2018 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo QUESITO L’istante chiede chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al pagamento dell’IVAFE e al monitoraggio dei conti esteri per l’anno 2017 per il funzionario/agente europeo e per i propri familiari. In particolare, il contribuente riferisce che nel mese di maggio 2017, a seguito dell’entrata in servizio come funzionario/agente della Commissione Europea, ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in Italia con provenienza AIRE (Belgio). L’istante rappresenta che il trattamento economico corrisposto dalla Commissione Europea è esente da tassazione nazionale, ed allega in merito apposito attestato rilasciato dalla stessa Commissione. L’istante dichiara inoltre di aver mantenuto il proprio domicilio fiscale in Belgio, ai sensi dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul 2 funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n.7), come risulta da attestato della Commissione Europea che allega in copia. L’istante precisa che, nell’anno 2017, ha solamente percepito reddito da lavoro dipendente prestato in Belgio ed ha posseduto conti correnti in tale Paese; egli dichiara inoltre di aver già presentato la dichiarazione dei redditi in Belgio per il medesimo anno d’imposta. L’istante chiede quindi se il suddetto protocollo sui privilegi e immunità UE prevale sull’accordo Italia-Belgio per evitare la doppia imposizione e, pertanto, se viene meno l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi belgi (con il conseguente credito d’imposta per tasse già pagate in Belgio a titolo definitivo), così come l’obbligo di pagare l’IVAFE e di compilare il quadro RW (conti esteri). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’interpellante ritiene che ai sensi del suddetto Protocollo sui privilegi e le immunità UE non sussista l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi belgi, il pagamento IVAFE ed il monitoraggio dei conti esteri relativamente all’anno d’imposta 2017. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), sono soggetti passivi IRPEF i residenti e i non residenti nel territorio dello Stato. Ai sensi del successivo comma 2 si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 3 La presenza anche di una sola di tali condizioni alternative è, pertanto, sufficiente per qualificare un soggetto quale residente in Italia. Ciò detto con riguardo alla normativa interna, si rappresenta che tra Italia e Belgio è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 3 aprile 1989, n. 148. Nel caso in esame l’istante, già iscritto all’AIRE dal 2008, risulta residente in Italia dal 26/05/2017, ovvero per la maggior parte del periodo d’imposta 2017. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’istante si rileva che la Direzione Generale risorse umane e sicurezza della Commissione Europea ha attestato che il medesimo, avente cittadinanza italiana/belga, nell’anno 2017 è stato retribuito dall’istituzione per il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2017. In tale documento è precisato che: “in applicazione del disposto dell’articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7), gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e agli altri agenti sono assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, a norma del regolamento n. 260/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968. Ai sensi dello stesso articolo del protocollo, gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione sono esenti da imposte nazionali”. Inoltre, un altro attestato rilasciato dalla medesima Direzione della Commissione Europea, trasmesso dall’istante, certifica che lo stesso è in servizio presso l’istituzione dal 01/05/2017 e, a motivo dell’esercizio delle sue funzioni in qualità di funzionario/agente, ha stabilito la propria residenza in Italia. Nello stesso attestato si dichiara che il domicilio fiscale dell’interessato è considerato mantenuto in Belgio in applicazione del disposto dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n. 7). 4 Detto articolo recita: “Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia paese dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente che si trovino nel territorio dello stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale stato. Tanto premesso, si evidenzia che sulla base del quadro normativo delineato ed, in particolare, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del citato Protocollo n. 7, l’istante deve considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio ai fini “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni”. Pertanto, per effetto di tale disposizione, l’istante dovrà considerarsi come soggetto fiscalmente non residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito; conseguentemente, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR l’istante, in qualità di soggetto non residente, dovrà dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in tale Stato, che, secondo quanto si evince dall’istanza, non sussistono. In merito al quesito in materia di IVAFE si evidenzia, preliminarmente, che tale imposta, prevista dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha natura patrimoniale e si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia. 5 Anche in relazione a tale ambito impositivo, così come per l’imposta sui redditi, sulla base della disposizione contenuta nell’articolo 13 del citato Protocollo n. 7, sopra illustrata, si ritiene che l’istante non debba considerarsi fiscalmente residente in Italia e che, pertanto, non debba porre in essere i relativi adempimenti. Infine, con riguardo agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche) si evidenzia quanto segue. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”. Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l’istante, nel periodo d’imposta 2017, non possa detenere all’estero investimenti o attività finanziarie suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Infatti, considerato che l’istante, ai sensi del più volte citato articolo 13 del Protocollo n. 7, ai fini dall’applicazione delle imposte sui redditi e della Convenzione conclusa tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni, deve considerarsi fiscalmente residente in Belgio, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in tale Paese non sono imponibili in Italia. Pertanto, in mancanza del requisito soggettivo normativamente previsto, si ritiene che nell’anno di riferimento l’istante non debba porre in essere gli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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L'articolo 13 del Protocollo n. 7 UE è fondamentale per comprendere il regime di residenza fiscale dei funzionari europei, la loro esenzione da IRPEF su stipendi versati dall'Unione, e l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra stati membri. Consulenti fiscali e commercialisti devono considerare questa norma quando gestiscono posizioni di dipendenti UE, in quanto incide su IVAFE, monitoraggio fiscale (quadro RW), dichiarazione dei redditi e crediti d'imposta esteri.

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