Interpello AdE In vigore Internazionale

Interpello AdE 600/2000

Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Pubblicato: 12/09/2019 In vigore dal: 12/09/2019 Documento ufficiale

Quale trattamento fiscale si applica agli interessi su finanziamenti erogati da una banca svizzera a clienti residenti in Italia, e la banca assume obblighi di sostituto d'imposta?

Spiegato da FiscoAI
Una banca svizzera che eroga finanziamenti a clienti italiani senza avere una stabile organizzazione in Italia è soggetta a tassazione italiana sugli interessi percepiti, in quanto redditi di capitale prodotti nel territorio dello Stato secondo l'articolo 23 del TUIR. Tuttavia, il trattamento è disciplinato dalla Convenzione Italia-Svizzera del 1976, che prevede un'aliquota ridotta del 12,5% sugli interessi, anziché l'aliquota ordinaria. La banca non assume la qualifica di sostituto d'imposta per i finanziamenti erogati direttamente a privati non commercianti, poiché questa qualifica spetta solo ai soggetti non residenti che operano tramite stabile organizzazione in Italia. Quando invece il finanziamento è erogato a una società fiduciaria italiana che agisce per conto dei fiducianti, la fiduciaria stessa diventa sostituto d'imposta e applica la ritenuta alla fonte con l'aliquota convenzionale ridotta. In assenza di sostituto d'imposta, la banca svizzera deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Redditi SC) applicando direttamente l'aliquota convenzionale del 12,5% sugli interessi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Testo normativo

Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 379 OGGETTO: Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L’istante è un istituto di credito svizzero (di seguito “Banca”), ivi fiscalmente residente, privo di una stabile organizzazione in Italia. La Banca annovera tra i propri clienti anche soggetti fiscalmente residenti in Italia, che intrattengono con la stessa sia rapporti diretti sia indiretti avvalendosi di società fiduciarie di diritto italiano. La Banca intende fornire alla propria clientela italiana servizi di finanziamento, senza detenere una stabile organizzazione in Italia. A tal fine, la Banca è tenuta a presentare apposita domanda per avviare i servizi bancari e le attività di finanziamento nel territorio dello Stato quale banca extra-UE e non avente una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Nella documentazione integrativa presentata, la Banca ha chiarito che i finanziamenti saranno concessi a persone fisiche al di fuori dell’attività commerciale, eventualmente esercitata, e che gli interessi e i proventi assimilati i potranno essere pagati sia direttamente che indirettamente nel caso in cui il rapporto di finanziamento sia intrattenuto con una società fiduciaria che agisce per conto dei fiducianti. Pagina 2 di 5 Ciò posto, la Banca chiede conferma che gli interessi derivanti da tali finanziamenti debbano essere assoggettati a tassazione in Italia e che a tali interessi si renda applicabile l’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. Inoltre, la Banca chiede se offrendo servizi di finanziamento a soggetti italiani, già clienti della Banca in Svizzera, assuma la qualifica di sostituto d’imposta in relazione alle ritenute “sui redditi di capitale incassati dalla sua clientela residente in Italia (essenzialmente interessi, dividendi e proventi assimilati su titoli emessi da soggetti non residenti)” per essere intervenuta nella loro riscossione, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento previsti dalle disposizioni vigenti in Italia. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La Banca ritiene che, per effetto degli articoli 23 e 151 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati nei confronti della clientela italiana debbano essere assoggettati a tassazione in Italia e che a tal fine sia tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Tuttavia, l’istante ritiene che la normativa interna deve essere coordinata con l’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. Ciò posto l’istante ritiene che gli interessi, derivanti dall’attività di erogazione dei finanziamenti a titolo oneroso a contribuenti fiscalmente residenti in Italia, siano imponibili con aliquota convenzionale del 12,50 per cento. In particolare, la Banca ritiene che tali interessi siano assoggettabili ad imposizione, alternativamente: - mediante applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli stessi siano corrisposti in suo favore da società fiduciarie o Pagina 3 di 5 altri sostituti d’imposta residenti, che dovessero intervenire nella riscossione in qualità di sostituti d’imposta; ovvero - presentando la dichiarazione dei redditi “specificando che la banca non intende nominare un rappresentante fiscale”. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’articolo 151, comma 1, del Tuir stabilisce che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato”. Il successivo comma 2 precisa che ai fini dell’individuazione dei redditi che si intendono prodotti nel territorio dello Stato occorre fare riferimento all’articolo 23 del medesimo Tuir. Tale ultima norma, al comma 1, lettera b), considera prodotti in Italia i redditi di capitale, tra cui sono inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia, laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione. La disciplina domestica deve essere, inoltre, armonizzata con le disposizioni di eventuali accordi internazionali conclusi dall’Italia. La Repubblica Italiana ha concluso con la Confederazione Svizzera una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito, “Convenzione”). Pagina 4 di 5 L’articolo 11, primo paragrafo, della Convenzione stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Il successivo secondo paragrafo prevede che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”. La disposizione convenzionale, nell’introdurre una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte, si riferisce all’imposta da quest’ultimo applicata, limitandola al 12,5 per cento, senza circoscrivere l’aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto d’imposta. Alla luce della Convenzione, quindi, si ritiene che l’istante possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta. Con riferimento ai casi in cui controparte di un contratto di finanziamento erogato da una banca svizzera, sia una società fiduciaria residente in Italia, che agisce per conto dei proprio fiducianti, come chiarito nella risoluzione 25 settembre 2012, n. 89/E, la fiduciaria italiana, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente. In tal caso, la società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali. Se la controparte del finanziamento non è sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ad esempio persone fisiche non esercenti attività di imprese commerciali), la banca è tenta alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante l’invio del Modello Redditi SC, applicando direttamente l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti. Con riferimento alla possibilità che l’erogazione di finanziamenti a soggetti fiscalmente residenti in Italia determini l’assunzione della qualifica di sostituto di imposta in Italia per l’istante, si fa presente che le banche non Pagina 5 di 5 residenti nel territorio dello Stato, in linea di principio, rientrano tra soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Nel presupposto, dunque, che la Banca istante non abbia una stabile organizzazione in Italia, come dichiarato nell’istanza, si ritiene che la stessa non debba assumere la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera. Da ultimo, si fa presente che la sussistenza di una stabile organizzazione o dell’esercizio di una attività di impresa nel territorio italiano costituisce una circostanza di fatto non valutabile in sede di interpello e, pertanto, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la correttezza dei fatti rappresentati nell’istanza. IL DIRETTORE CENTRALE

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Interpello AdE 600/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa coordina l'articolo 23 e 151 del TUIR con la Convenzione internazionale per evitare doppie imposizioni, disciplinando i redditi di capitale e gli interessi su finanziamenti da non residenti. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se interviene un sostituto d'imposta, l'aliquota convenzionale applicabile, e gli obblighi dichiarativi per banche estere senza stabile organizzazione, considerando anche la ritenuta alla fonte e il trattamento dei redditi prodotti in Italia.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di … Interpello AdE 212 Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, … Interpello AdE 605 Riserve in sospensione  –  Utilizzo  di  una  riserva  da  rivalutazione  in  sospensione… Interpello AdE 342 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d… Interpello AdE 388 Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti… Provvedimento AdE 212 Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai… Interpello AdE 917 Servizio Idrico Integrato – bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio – esi… Interpello AdE 370 Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il… Risoluzione AdE 47

Altri Interpello AdE

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … 60/2024 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… 13/2024 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… 9882828/2014 Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… 146/2021 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … 446/2014 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … 633/2014
Vedi tutti i Interpello AdE →