Interpello AdE In vigore Internazionale

Interpello AdE 459/2000

Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente – Articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Pubblicato: 29/08/2019 In vigore dal: 29/08/2019 Documento ufficiale

Un professionista non residente in Italia che svolge attività autonoma presso un'università italiana è soggetto a tassazione italiana, oppure la convenzione contro le doppie imposizioni con la Germania gli consente di?

Spiegato da FiscoAI
L'Interpello AdE 459/2000 affronta il caso di una cittadina tedesca residente in Germania che svolge incarichi di docente a contratto presso un'università italiana. Secondo l'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, i redditi da attività indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del professionista, a meno che questi non disponga di una "base fissa" stabile nell'altro Stato. Nel caso specifico, poiché l'università non mette a disposizione un ufficio o uno studio permanente e la contribuente non possiede altre basi fisse in Italia, i redditi da insegnamento non sono soggetti a tassazione italiana. La norma convenzionale prevale sulla legislazione interna italiana, garantendo che l'imposizione avvenga solo in Germania, dove la persona è fiscalmente residente. Di conseguenza, le ritenute applicate in Italia negli anni 2017 e 2018 possono essere rimborsate entro il termine di decadenza di 48 mesi, presentando apposita richiesta al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

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Riferimento normativo

Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente – Articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Testo normativo

Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 352 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente – Articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L’Istante (di seguito, anche “Contribuente”) dichiara di essere una cittadina tedesca, residente a Monaco di Baviera e di non avere una residenza in Italia. La Contribuente rappresenta che da ottobre 2016 ha l’incarico da docente a contratto presso la Libera Università di ________ e che tale incarico consiste nello svolgimento di un’attività di carattere indipendente, per l’esercizio della quale è esclusa la messa a disposizione da parte dell’Università di una base fissa, ovvero di un ufficio in modo stabile, come risulta dall’articolo 1 e dall’articolo 9, comma 2, del documento di affidamento dell’incarico d’insegnamento. Per tale attività, l’Istante evidenzia che ha percepito, a partire dal 2017, redditi tassati in Italia, con l’applicazione delle seguenti ritenute: - totale ritenute per l’anno 2017, paria a euro 6.879,59; - totale ritenute per l’anno 2018, paria a euro 12.890,44. Tuttavia, la Contribuente osserva che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Germania – Italia, tale ultimo Paese non avrebbe potestà 2 impositiva in quanto, per effetto dell’articolo 14, paragrafo 1, della citata Convenzione, i redditi derivanti da attività di carattere “indipendente” sono imponibili soltanto nello Stato in cui la persona è residente, come risulta anche dalla lettera dell’Ufficio delle imposte di Monaco del 19.11.2018. A conferma della propria residenza in Germania, l’Istante allega il certificato di residenza, rappresentando che l’accertamento da parte dell’Ufficio delle imposte tedesco, mostra che in Germania sono state pagate imposte sul reddito del 2017 derivante dall’incarico di insegnamento in questione e che l’importo di euro 14.722 deriva da un reddito pari a euro 22.956 meno le spese per viaggi, vitto e alloggio, per un importo totale di euro 8.234 (cfr. Allegato F, pagine 2 e 3). L’Istante riferisce, inoltre, che secondo l’Ufficio delle imposte tedesco, anche il reddito percepito per l’anno 2018 sarà imponibile in Germania. Ciò posto, l’Istante chiede di chiarire quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile in Italia al reddito derivante dall’incarico di insegnamento in argomento. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’Istante ritiene di dover corrispondere l’imposta solo in Germania e che le imposte trattenute in Italia per gli anni 2017 e 2018 debbano essere rimborsate su richiesta. Ad avviso dell’Istante, infatti, non avendo una base fissa per l’esercizio delle sua attività presso la Libera Università di ________, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Germania e Italia i redditi da lavoro in questione non possono essere tassati in Italia. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si rileva che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 3 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016). Ne consegue che la seguente risposta viene fornita sulla base del presupposto che la Contribuente possa ritenersi non residente fiscalmente in Italia. Tanto premesso, sulla base di quanto dichiarato dall’Istante, l’attività oggetto dell’incarico, conferito dalla citata Università, si configura come lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale), regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati con riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti. In particolare, tale disposizione prevede che “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”. Tale disposizione convenzionale, dunque, sancisce una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Con riguardo a tale ultima circostanza, si evidenzia che, dalle risultanze dell’istanza e dell’allegato documento di conferimento dell’incarico di cui all’Allegato A, risulta che per l’espletamento dell’incarico presso la Libera Università di ________ non è prevista la messa a disposizione di una base fissa, ovvero di un ufficio in modo stabile, ma non escludono il fatto che l’Istante possa comunque avere in Italia una base fissa non messa a disposizione della citata Università. 4 Pertanto, in relazione al caso di specie, ai sensi del citato articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione, i redditi che la Contribuente ritrae dall’esercizio della sua attività di insegnamento, derivante dal conferimento di un incarico di lavoro autonomo, non sono soggetti a tassazione in Italia, nel presupposto che l’Istante sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia e che eserciti la professione senza disporre nel nostro Paese di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a diposizione dalla Libera Università di ________. In tale ipotesi, peraltro, le imposte trattenute in Italia, per gli anni 2017 e 2018, potranno essere rimborsate su richiesta della Contribuente, presentando apposita richiesta al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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L'articolo 14 della Convenzione Italia-Germania disciplina la tassazione dei redditi da lavoro autonomo e professioni indipendenti, stabilendo il criterio della "base fissa" per ripartire la potestà impositiva tra i due Stati. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la residenza fiscale del cliente e l'assenza di una base fissa stabile per applicare correttamente le norme sulle doppie imposizioni, evitando ritenute ingiustificate e gestendo i rimborsi secondo l'articolo 37 del DPR 602/1973.

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