Interpello AdE In vigore Internazionale

Interpello AdE 239/2014

Interessi derivanti da obbligazioni – Applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti – Articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239

Pubblicato: 07/11/2023 In vigore dal: 07/11/2023 Documento ufficiale

Una società di cartolarizzazione lussemburghese può beneficiare dell'esenzione fiscale italiana sugli interessi da obbligazioni se è soggetta a tassazione nel suo Paese di residenza?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 6 del decreto legislativo 239/1996 prevede un regime di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da obbligazioni per i soggetti non residenti. La norma si applica a chiunque sia residente in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (white list), purché sia considerato soggetto passivo ai fini tributari nel proprio Paese di residenza. Nel caso della società lussemburghese, pur non beneficiando di alcuna esenzione fiscale nel suo Paese (dove è tassata al 17% di imposta sui redditi più altre imposte), essa rimane comunque soggetto passivo di imposta e il Lussemburgo è incluso nella white list italiana. Pertanto, la società può beneficiare dell'esenzione italiana sugli interessi percepiti dalle obbligazioni italiane, indipendentemente dal fatto che nel suo Paese di residenza non goda di alcun regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito rilevante è la qualità di soggetto passivo tributario nel Paese di residenza (white listed), non l'effettivo godimento di esenzioni fiscali in quel Paese.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Interessi derivanti da obbligazioni – Applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti – Articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 454/2023 OGGETTO: Interessi derivanti da obbligazioni – Applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti – Articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'istante (di seguito, ''Società'' o ''Istante''), è una società di cartolarizzazione lussemburghese costituita ai sensi della legge 10 agosto 1915 e della legge 22 marzo 2004 (di seguito, ''Legge sulla Cartolarizzazione''), residente ai fini fiscali in Lussemburgo. La Società intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (di seguito, le ''Notes'') emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le Notes saranno depositate, direttamente o indirettamente, presso una banca di ''secondo livello'' ai sensi degli articoli 7 o 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Pagina 2 di 6 In base alla Legge sulla Cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione lussemburghesi possono essere costituite sia in forma societaria, sia in forma di partnership. Nel caso di specie, l'Istante è costituita nella forma di société à responsabilité limitée. Al riguardo, l'Istante fa presente che la legge fiscale lussemburghese non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per le società di cartolarizzazione costituite in forma societaria, le quali sono soggette alle seguenti imposte: ­ le imposte sui redditi e l'imposta commerciale comunale che si calcolano sul reddito d'esercizio maturato dalle società applicando l'aliquota, rispettivamente, del 17% e del 6,75%, alle quali si aggiunge anche la sovrattassa di solidarietà per il fondo occupazionale; ­ l'imposta patrimoniale pari allo 0,5% del valore netto degli attivi detenuti dalle società. Nel caso di specie, viene precisato che la Società rientra nell'ambito di applicazione delle predette imposte sui redditi previste in Lussemburgo in quanto società di cartolarizzazione costituita in forma societaria. Ciò premesso, l'Istante chiede di confermare che la Società potrà beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento, in quanto rientrante tra i soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 3 di 6 L'Istante ritiene che gli interessi, premi e altri frutti derivanti dalle Notes oggetto di futuro investimento possano beneficiare del regime di esenzione riconosciuto ai soggetti non residenti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996. A parere dell'Istante, essendo la Società un soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito delle società in Lussemburgo, ossia uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, la stessa può qualificarsi per l'esenzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996. In subordine, nell'ipotesi in cui non si ritenesse applicabile l'esenzione generale di cui al primo periodo del comma 1 del citato articolo 6, l'Istante ritiene che potrebbe essere valorizzata una nozione di investitore istituzionale di fatto, constatata l'esperienza e la professionalità dei manager della Società, che operano su base professionale a beneficio di una pluralità di investitori stabiliti in Paesi appartenenti alla c.d. white list ed essi stessi sottoposti a vigilanza regolamentare. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si fa presente che il presente parere viene reso nel presupposto che le Notes oggetto di investimento da parte della Società rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239. Con specifico riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, si rammenta che tale disposizione prevede che «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle Pagina 4 di 6 obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato». Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall'imposta sostituiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari. Il medesimo regime di esenzione si applica, inoltre, ai seguenti soggetti costituiti in Stati e territori white listed: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato Pagina 5 di 6 Con riferimento alla nozione di ''investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria'' prevista dalla citata lettera b), introdotta dall'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, trattasi di una ''novità di assoluto rilievo'' in quanto tali soggetti ''frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell'esonero dall'imposta sostitutiva''. Tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Con riferimento al caso di specie, l'Istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo, Paese incluso nella c.d. white list, ove è soggetto a tassazione secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria. Pertanto, in linea con quanto affermato nei documenti di prassi (cfr. da ultimo anche la risposta ad interpello pubblicata il 9 novembre 2022, n. 556), l'Istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Conseguentemente, la Società potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento e rientranti nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 239 del 1996. Pagina 6 di 6 Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame. LA DIRETTRICE CENTRALE (firmato digitalmente)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Interpello AdE 239/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'articolo 6 del decreto legislativo 239/1996 disciplina l'esenzione dall'imposta sostitutiva per soggetti non residenti, investitori istituzionali esteri e enti internazionali, con riferimento alla white list dei Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la residenza fiscale del percettore di interessi, la sua qualificazione come soggetto passivo tributario e l'inclusione dello Stato di residenza nella white list per applicare correttamente il regime di esenzione sulle obbligazioni.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Interpello AdE

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… 146/2021 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… 13/2024 Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … 60/2024 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… 192/2025 Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. … 296/2006 Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri a… 127/2015
Vedi tutti i Interpello AdE →