Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Qual è la struttura organizzativa e le funzioni del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici secondo il DPR 453/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 453/1998 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, un organo tecnico istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Questo decreto regolamentare integra la normativa già contenuta nel decreto legislativo 430/1997 e nel DPR 38/1998, fornendo disposizioni operative specifiche per il funzionamento concreto del nucleo. Il nucleo è strutturato in due unità operative distinte: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici, ciascuna con compiti specifici nel processo di analisi dei progetti pubblici. Il decreto stabilisce che il nucleo opera sotto la supervisione del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, garantendo così una chiara linea gerarchica e organizzativa all'interno della struttura ministeriale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 453
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 453/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 453
## Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il
funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878 ; Visto l' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 , concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Visti, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 , che delineano un quadro organico della disciplina generale del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Ritenuta l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro organico, la disciplina del nucleo con ulteriori disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalità di funzionamento dello stesso; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione dell' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998; Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 18 del 26 ottobre 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) nucleo: nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ; b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) unità operative: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ; d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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Il DPR 453/1998 è il riferimento normativo per la disciplina del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, organo centrale nella valutazione di progetti pubblici e nella verifica della loro efficacia. Consulenti pubblici e dirigenti ministeriali lo consultano per comprendere l'organizzazione operativa, le competenze delle unità tecniche, la governance degli investimenti pubblici e i procedimenti di valutazione ex ante ed ex post dei progetti finanziati dallo Stato.
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