Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 394/1994

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.

Pubblicato: 18/06/1994 In vigore dal: 21/04/1994 Documento ufficiale

Quali procedimenti amministrativi semplifica il DPR 394/1994 e quali attività culturali e di spettacolo riguarda?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 394/1994 è un regolamento che semplifica i procedimenti amministrativi per la concessione di contributi pubblici e il rilascio di autorizzazioni nel settore dello spettacolo e della cultura. Si applica alle attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché ai parchi di divertimento. Il decreto riguarda principalmente gli enti pubblici (in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e i soggetti privati che operano in questi settori e richiedono finanziamenti o autorizzazioni. In pratica, il regolamento riduce i tempi di risposta, il numero di fasi procedimentali e le amministrazioni coinvolte, accorpando procedimenti connessi e uniformando i termini di conclusione. Per le aziende culturali e di spettacolo, questo significa iter più veloci per ottenere contributi e autorizzazioni, con procedure standardizzate e responsabilità amministrative chiaramente definite.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. 394

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 394/1994 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. 394 ## Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell' adunanza generale del 13 aprile 1994; Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizione 1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1213/1965 reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965 ).

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Il DPR 394/1994 è il riferimento normativo per semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore dello spettacolo, teatrale, cinematografico e circense, disciplinando concessione di contributi e autorizzazioni. Consulenti e gestori di attività culturali lo consultano per comprendere accorpamento procedimentale, riduzione dei termini amministrativi e uniformazione delle procedure presso diverse amministrazioni. Il decreto si conforma ai principi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge 537/1993 e dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

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