Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
Quali sono i requisiti e le procedure che un'impresa deve seguire per ottenere il riconoscimento ai fini dell'installazione, dell'ampliamento e della trasformazione degli impianti secondo il DPR 392/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 392/1994 disciplina il procedimento attraverso il quale le imprese possono ottenere l'accertamento, il riconoscimento e la certificazione dei propri requisiti tecnico-professionali per operare nel settore degli impianti negli edifici civili e nelle strutture produttive. La normativa si applica alle imprese che intendono eseguire lavori di trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti specifici, quali quelli elettrici, idrosanitari, di riscaldamento, di sollevamento, antincendio e altri elencati nella legge 46/1990. Il regolamento rappresenta un'attuazione della legge sulla semplificazione amministrativa (legge 537/1993), con l'obiettivo di ridurre i tempi procedimentali, il numero di amministrazioni coinvolte e gli adempimenti burocratici per le imprese. In pratica, le aziende devono dimostrare il possesso di competenze tecniche e professionali specifiche per ottenere l'abilitazione a operare, garantendo così il rispetto delle norme di sicurezza degli impianti e la tutela dei cittadini.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 392/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392
## Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono scaduti in data 5 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico- professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all' articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e procedimenti collegati. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli ademplimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 5 marzo 1990, n. 46 , reca: "Norme per la sicurezza degli impianti" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990 ). - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 , reca: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti" ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 ). Nota all'art. 1: - Il testo dell' articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , è il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi".
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Il DPR 392/1994 è il riferimento normativo per il riconoscimento delle imprese installatrici di impianti secondo la legge 46/1990, disciplinando i requisiti tecnico-professionali, la certificazione delle competenze e i procedimenti amministrativi semplificati. Imprese, progettisti e consulenti tecnici lo consultano per comprendere le procedure di abilitazione, i criteri di qualificazione professionale e gli obblighi di sicurezza degli impianti negli edifici civili e nelle attività produttive.
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