Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 373/1994

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

Pubblicato: 15/06/1994 In vigore dal: 20/04/1994 Documento ufficiale

Quali comitati interministeriali sono stati soppressi con il DPR 373/1994 e come sono state riordinate le loro funzioni?

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Il DPR 373/1994 è un regolamento che disciplina la soppressione di numerosi comitati interministeriali e la redistribuzione delle loro funzioni ad altri organi della pubblica amministrazione. La norma si applica a partire dalla sua entrata in vigore e riguarda l'intera amministrazione centrale dello Stato, in particolare i ministeri coinvolti nelle materie precedentemente gestite dai comitati soppressi. Il decreto sopprime comitati come il CIPI (coordinamento politica industriale), il CIPES (politica economica estera), il CIP (prezzi), il CIPET (trasporti), il CIEM (emigrazione) e molti altri, trasferendo le loro competenze secondo criteri specifici. Le funzioni vengono riattribuite principalmente al CIPE per la programmazione economica, ai singoli ministri competenti per materie settoriali, alla Conferenza permanente Stato-Regioni per il coordinamento regionale, e alle regioni stesse per le materie di loro competenza, con l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure amministrative.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 373/1994 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373 ## Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della Camera dei deputati; Tenuto conto che lo schema è stato trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica il 17 febbraio 1994, e che la competente commissione non ha espresso il proprio parere; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito ed efficacia della disciplina 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ). - Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). (Omissis). 24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie: b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali; c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse; e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della già citata legge n. 537/1993 (per il testo del comma 24 dell'art. 1 della stessa legge, vedi note alle premesse): "(Omissis). 21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati".

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